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Decreto legislativo 174/1995

Art. 12 — Programma di attivita'

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/12parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 12. Programma di attivita' 1. Il programma di attivita' deve indicare: a) le obbligazioni che l'impresa intende assumere; b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia; c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di organizzazione; d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati. 2. Il programma deve inoltre contenere, con riguardo ai primi tre esercizi: a) l'indicazione della prevedibile situazione di tesoreria; b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle obbligazioni e del margine di solvibilita' di cui agli articoli 33 e seguenti; c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo, sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione passiva, nonche' per le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo.

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