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Decreto legislativo 174/1995

Art. 104 — Trasferimento di portafoglio

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/104parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 104. Trasferimento di portafoglio 1. In caso di trasferimento volontario del portafoglio della sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, l'impresa cedente deve ottenere l'approvazione ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2. 2. Il trasferimento puo' essere effettuato: a) ad un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non venga trasferito a favore di una sede secondaria situata in uno Stato terzo; b) ad un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato terzo, ma solo a condizione che il portafoglio ceduto venga trasferito a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni indicate all'art. 64, commi 3 e 6. 4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'approvazione e' subordinata alla verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' necessario. Nel caso che il controllo di solvibilita' sia demandato all'autorita' di controllo di altro Stato membro di stabilimento dell'impresa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 91, tale verifica compete a detta autorita' che ne rilascia attestazione. 5. Si applica, altresi', l'art. 64, commi 10 e 11.

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