Decreto legislativo 111/1995
Art. 4 — Venditore
Art. 4. Venditore 1. Ai fini del presente decreto il venditore e': a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario; b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti. Nota all'art. 4: - Per gli articoli 9 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vedi in nota all'art. 3.
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Abroga · 1
- Codice del Consumo — Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.autoritativoha disposto (con l'art. 146, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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