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Decreto legislativo 111/1995

Art. 14 — Mancato o inesatto adempimento

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/111/art/14parte di Decreto legislativo 111/1995
Art. 14. Mancato o inesatto adempimento 1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

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