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Decreto legislativo 111/1995

Art. 11 — Revisione del prezzo

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/111/art/11parte di Decreto legislativo 111/1995
Art. 11. Revisione del prezzo 1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. 2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia' versate alla controparte. 4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

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