Decreto legislativo 77/1995
Art. 98 — Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
Art. 98. (Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio) 1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione e di debiti fuori bilancio, non ripianabili con i mezzi di cui all'articolo 36, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articolo 91, 95, 96 e 97, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri. 2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, stabilisce le misure necessarie per il risanamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 98.
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