Decreto legislativo 77/1995
Art. 9 — Ammortamento dei beni patrimoniali
Art. 9. (Ammortamento dei beni patrimoniali) 1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni patrimoniali relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 71. 2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in conformita' all'articolo 31.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 9.
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