Decreto legislativo 77/1995
Art. 87 — Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione
Art. 87. (Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione) 1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. 2. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 87.
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