Decreto legislativo 77/1995
Art. 66 — Obblighi di documentazione e conservazione
Art. 66. (Obblighi di documentazione e conservazione) 1. Il tesoriere e' tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti: a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 64 e 65; c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge. 2. Le modalita' e la periodicita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 66.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 77/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.