Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 77/1995Art. 62
Decreto legislativo 77/1995

Art. 62 — Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

ELI /it/decreto-legislativo/1995/02/25/77/art/62parte di Decreto legislativo 77/1995
Art. 62. (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento) 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 77/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 61 Art. 63 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.