Decreto legislativo 77/1995
Art. 51 — Oggetto del servizio di tesoreria
Art. 51. (Oggetto del servizio di tesoreria) 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni leg- ate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. 2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere. Nota all'art. 51: - La legge n. 720/1984 reca: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 51.
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