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Decreto legislativo 77/1995

Art. 47 — Attivazione di prestiti obbligazionari

ELI /it/decreto-legislativo/1995/02/25/77/art/47parte di Decreto legislativo 77/1995
Art. 47. (Attivazione di prestiti obbligazionari) 1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

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