Decreto legislativo 77/1995
Art. 47 — Attivazione di prestiti obbligazionari
Art. 47. (Attivazione di prestiti obbligazionari) 1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 47.
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