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Decreto legislativo 77/1995

Art. 45 — Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

ELI /it/decreto-legislativo/1995/02/25/77/art/45parte di Decreto legislativo 77/1995
Art. 45. (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) 1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. 2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

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