Decreto legislativo 77/1995
Art. 42 — Fonti di finanziamento
Art. 42. (Fonti di finanziamento) 1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 31; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 42.
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