Decreto legislativo 77/1995
Art. 34 — Residui passivi
Art. 34. (Residui passivi) 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 27, con eccezione delle fattispecie di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo. 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
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Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 34.
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