Decreto legislativo 77/1995
Art. 18 — Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva
Art. 18. (Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva) 1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 18.
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