Decreto legislativo 77/1995
Art. 108 — Adeguamento dei regolamenti
Art. 108. (Adeguamento dei regolamenti) 1. Gli enti locali adeguano i regolamenti ai principi ed alle disposizioni recate dal presente ordinamento finanziario e contabile entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 108.
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