Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 77/1995Art. 108
Decreto legislativo 77/1995

Art. 108 — Adeguamento dei regolamenti

ELI /it/decreto-legislativo/1995/02/25/77/art/108parte di Decreto legislativo 77/1995
Art. 108. (Adeguamento dei regolamenti) 1. Gli enti locali adeguano i regolamenti ai principi ed alle disposizioni recate dal presente ordinamento finanziario e contabile entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 77/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 107 Art. 109 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.