Decreto legislativo 626/1994
Art. 94 — Violazioni amministrative
Art. 94. Violazioni amministrative 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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