Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 626/1994Art. 80
Decreto legislativo 626/1994

Art. 80 — Misure igieniche

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/80parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 80. Misure igieniche 1. In tutte le attivita' nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 2. E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 626/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 79 Art. 81 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.