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Decreto legislativo 626/1994

Art. 67 — Esposizione non prevedibile

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/67parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 67. Esposizione non prevedibile 1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al minimo strettamente necessario. 3. Il datore di lavoro comunica al piu' presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

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