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Decreto legislativo 626/1994

Art. 61 — D e f i n i z i o n i

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/61parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 61. D e f i n i z i o n i 1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno: a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, e' attribuita la menzione R 45: "Puo' provocare il cancro" o la menzione R 49: "Puo' provocare il cancro per inalazione"; b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Puo' provocare in cancro" o con la menzione R 49: "Puo' provocare il cancro per inalazione"; c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonche' una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII. Note all'art. 61: - La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata in GUCE L 196 del 16 agosto 1967. - La direttiva 88/379/CEE e' pubblicata in GUCE L 187 del 16 luglio 1988.

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