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Decreto legislativo 626/1994

Art. 52 — Obblighi del datore di lavoro

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/52parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 52. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

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