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Decreto legislativo 626/1994

Art. 30 — D e f i n i z i o n i

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/30parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 30. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unita' produttiva comunque accessibile per il lavoro. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda. 3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II. 4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. 5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

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