Decreto legislativo 626/1994
Art. 28 — Adeguamenti al progresso tecnico
Art. 28. Adeguamenti al progresso tecnico 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente: a) e' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza in attivita' lavorative comportanti rischi elevati e di nuove tecnologie; b) si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunita' europea per le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale; c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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