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Decreto legislativo 626/1994

Art. 16 — Contenuto della sorveglianza sanitaria

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/16parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 16. Contenuto della sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

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