Decreto legislativo 319/1994
Art. 21 — Norme di rinvio
Art. 21. Norme di rinvio 1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti elencati nell'allegato D al presente decreto, relative all'esercizio di attivita' non salariate, si applicano anche all'esercizio delle medesime attivita' svolte a titolo subordinato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 206/11 — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifichautoritativoha disposto (con l'art. 60, comma 1)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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