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Decreto legislativo 319/1994

Art. 17 — Esecuzione delle misure compensative

ELI /it/decreto-legislativo/1994/05/02/319/art/17parte di Decreto legislativo 319/1994
Art. 17. Esecuzione delle misure compensative 1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali. 2. In assenza degli enti o degli organi di cui al comma 1 provvedono: a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego; b) il Ministero della sanita' in relazione alle attivita' inerenti al settore sanitario; c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera e), nonche', di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g); d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera d); e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera f).

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