Decreto legislativo 297/1994
Art. 97 — Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico
Art. 97. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico 1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limti dei relativi stanziamenti e con le modalita' ivi stabilite. Nota all'art. 97: - La legge n. 430/1991 reca: Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.