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Decreto legislativo 297/1994

Art. 676 — Norma di abrogazione

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Art. 676. Norma di abrogazione 1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate. VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione RUSSO JERVOLINO

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