Decreto legislativo 297/1994
Art. 676 — Norma di abrogazione
Art. 676. Norma di abrogazione 1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate. VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione RUSSO JERVOLINO
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