Decreto legislativo 297/1994
Art. 661 — Indennita' di sistemazione
Art. 661. Indennita' di sistemazione 1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennita' di sistemazione, nella misura di una mensilita' dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennita' stessa e' ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.
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Modifica · 1
- L. 183/11 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Lautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 6, lettera b)) la modifica dell'art. 661.
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