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Decreto legislativo 297/1994

Art. 636 — Iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/636parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 636. Iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica 1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attivita' di assistenza scolastica previste dall'articolo 625, comma 3, istituisce: a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione; b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media; c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneita' e di licenza di scuola italiana elementare e media; d) scuole materne e nidi di infanzia; e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli di studio. 2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.

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