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Decreto legislativo 297/1994

Art. 634 — Riconoscimento delle scuole non statali

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/634parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 634. Riconoscimento delle scuole non statali 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde e' riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

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