Decreto legislativo 297/1994
Art. 630 — Insegnamento religioso
Art. 630. Insegnamento religioso 1. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito in conformita' delle disposizioni richiamate dall'articolo 309. Puo' essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.
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