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Decreto legislativo 297/1994

Art. 630 — Insegnamento religioso

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Art. 630. Insegnamento religioso 1. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito in conformita' delle disposizioni richiamate dall'articolo 309. Puo' essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

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