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Decreto legislativo 297/1994

Art. 606 — Attribuzioni dell'Amministrazione centrale

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/606parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 606. Attribuzioni dell'Amministrazione centrale 1. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta all'amministrazione centrale: a) coordinare l'attivita' delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli obiettivi di educazione e formazione dell'infanzia e della gioventu'; b) collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento delle scuole all'estero; c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche; d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.

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