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Decreto legislativo 297/1994

Art. 599 — Trattamento di previdenza

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/599parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 599. Trattamento di previdenza 1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell'articolo 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che e' di per seutile a tali fini.

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