Decreto legislativo 297/1994
Art. 549 — Consiglio di amministrazione provinciale
Art. 549. Consiglio di amministrazione provinciale 1. Presso ogni ufficio scolastico e' istituito un consiglio di amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'ufficio scolastico provinciale. 3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi.
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