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Decreto legislativo 297/1994

Art. 542 — Rinvio alla contrattazione

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/542parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 542. Rinvio alla contrattazione 1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. 2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui agli articoli che seguono. Nota all'art. 542: - Per il D.Lgs. n. 29/1993, si veda la nota all'art. 447.

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