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Decreto legislativo 297/1994

Art. 533 — Computo congedi e assenze

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/533parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 533. Computo congedi e assenze 1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo. 2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente e' licenziato. 3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver gia' raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.

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