Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 512
Decreto legislativo 297/1994

Art. 512 — Dispensa dal servizio

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/512parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 512. Dispensa dal servizio 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, e' dispensato dal servizio per inidoneita' o incapacita' o persistente insufficiente rendimento.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 511 Art. 513 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.