Decreto legislativo 297/1994
Art. 512 — Dispensa dal servizio
Art. 512. Dispensa dal servizio 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, e' dispensato dal servizio per inidoneita' o incapacita' o persistente insufficiente rendimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.