Decreto legislativo 297/1994
Art. 510 — D i m i s s i o n i
Art. 510. D i m i s s i o n i 1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1 settembre successivo alla data in cui sono state presentate. 2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non puo' revocarle dopo il 31 marzo successivo. 3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1 settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico. 4. Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. 5. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 662/12 — Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 74) l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 510.
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