Decreto legislativo 297/1994
Art. 49 — Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
Art. 49. Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.