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Decreto legislativo 297/1994

Art. 461 — Norme procedurali

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/461parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 461. Norme procedurali 1. Non si da' luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. 2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale gia' in attivita' di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

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