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Decreto legislativo 297/1994

Art. 457 — Scambio di docenti con altri paesi

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Art. 457. Scambio di docenti con altri paesi 1. Econsentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunita' europea. 2. L'attuazione dello scambio e' disciplinata con regolamento.

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