Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 428
Decreto legislativo 297/1994

Art. 428 — Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/428parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 428. Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici 1. I concorsi di cui all'articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. 2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca. 4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle localita' ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale e' impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 427 Art. 429 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.