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Decreto legislativo 297/1994

Art. 413 — Istituti di educazione

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/413parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 413. Istituti di educazione 1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo, nonche' i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai predetti concorsi sono altresi' ammessi anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria. 2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianita' nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente prestato. 3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano il reclutamento del personale direttivo della scuola.

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