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Decreto legislativo 297/1994

Art. 394 — Scambi culturali

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/394parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 394. Scambi culturali 1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunita' Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa. 2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.

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