Decreto legislativo 297/1994
Art. 389 — Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari
Art. 389. Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari 1. In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 115.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.