Decreto legislativo 297/1994
Art. 38 — Decadenza
Art. 38. Decadenza 1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalita' previste dall'articolo 35.
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