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Decreto legislativo 297/1994

Art. 372 — Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati

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Art. 372. Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati 1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale. 2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.

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