Decreto legislativo 297/1994
Art. 370 — Scuole di danza pareggiate
Art. 370. Scuole di danza pareggiate 1. Con decreto del dirigente del servizio centrale competente possono essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si conformino sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto e' stabilito per l'Accademia nazionale di danza.
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